Parliamo di part-time

“L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale”

Il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede un orario inferiore. Nel caso dei docenti l’orario di lavoro si articola in attività d’insegnamento e attività funzionali all’insegnamento (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi).

L’orario relativo alle attività d’insegnamento varia a seconda dell’ordine di scuola.
Il tempo parziale può essere:

-tempo parziale orizzontale; è l’articolazione della prestazione di servizio ridotta, ma distribuita in tutti i giorni lavorativi.

-tempo parziale verticale; è l’articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell’anno con prestazione distribuita in almeno 3 giorni a settimana, o giorni del mese o di determinati periodi dell’anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente progettazione dell’attività didattica, nell’ambito dell’autonomia organizzativa.

-tempo parziale misto; è la combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b.

Sia per le nuove domande che per le domande di modifica di un contratto in essere, si raccomanda di porre attenzione all’orario prescelto dagli interessati, che di norma non potrà essere inferiore al 50% e, per il personale docente, dovrà comunque essere compatibile con la composizione oraria della propria classe di concorso (scindibilità dell’orario di cattedra).

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo ( Assegnazione di spezzoni da parte delle singole scuole, ove disponibili, fino a sei ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario; attività di avviamento alla pratica sportiva; attività aggiuntive di insegnamento previste nel PTOF che abbiano una durata semestrale o annuale), né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Il 15 marzo 2021 è il termine massimo per presentare la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale oppure, viceversa, per richiedere esplicitamente il rientro a tempo pieno, se in part-time. Il contratto in part-time ha durata di 2 anni.

SUPPLENZE ANNUALI E PART-TIME, come e quando richiederlo.

 Il C.C.N.L. prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale per cui i supplenti in servizio fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto), possono richiedere di svolgere l’attività lavorativa in regime di part-time.

Gli aspiranti interessati alla stipula del contratto a tempo determinato andranno a formalizzare successivamente la richiesta al Dirigente Scolastico della scuola assegnata. La trasformazione del rapporto di lavoro in part-time è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione.

SUPPLENZE BREVI
Il part-time non può essere invece richiesto nel caso di “supplenze brevi” cioè supplenze diverse da quelle fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto).
Il part-time non va però confuso con la possibilità, da parte del supplente, di accettare uno spezzone orario (inferiore al monte ore obbligatorio previsto per quel grado\ordine di scuola). La differenza fra le due fattispecie è evidente:

  • nel primo caso il docente accetta una supplenza sull’intero “monte orario” e solo in fase di costituzione del rapporto di lavoro chiede che il contratto sia tramutato in regime di part-time; 
  • nel secondo caso, invece, il docente accetta direttamente uno spezzone orario inferiore rispetto all’orario “pieno”. 

RIENTRO A TEMPO PIENOIl rientro a tempo pieno va esplicitamente richiesto.

VARIAZIONE ORARIO PART-TIME Il personale già collocato in regime di part-time che intende modificare il proprio orario di servizio per motivi personali, deve presentare apposita richiesta al Dirigente Scolastico entro i termini previsti.

Per il solo personale docente di scuola secondaria di I e II grado che non intenda in maniera volontaria cambiare il proprio orario di servizio, ma la cui modifica dovesse rendersi necessaria per garantire l’unicità dell’insegnamento, il numero di ore di servizio sarà concordato dal Dirigente Scolastico e dal docente.

PART-TIME CON CONTESTUALE PENSIONE: L’insegnante che raggiunge il diritto alla pensione anticipata senza aver compiuto i 65 anni (poichè in caso contrario scatta il collocamento a riposo d’ufficio) entro il 31 agosto dell’anno di accesso, può richiedere di ricevere la pensione pur continuando il servizio part time.In questa situazione non si riceve la pensione intera spettante che viene ridotta in modo inversamente proporzionale alla riduzione di orario di lavoro ed in ogni caso sommando pensione e retribuzione part time, l’importo non può essere superiore alla retribuzione che sarebbe spettata lavorando a tempo pieno.  Il TFS spettante sarà calcolato anche sul servizio part time, ma  non sarà liquidato contando dall’accesso alla pensione anticipata con part time bensì  dalla cessazione effettiva del servizio. La prima rata spettante sarà liquidata 12 o 24 mesi dopo. Tutti gli eventuali aumenti che dovessero maturare nel periodo in cui si effettua il lavoro part time in pensione, saranno riconosciuti in proporzione; si fruisce anche dell’eventuale passaggio di gradone che dovesse essere maturato durante il part time. La pensione percepita dopo la cessazione definitiva, sarà calcolata su tutti gli anni di servizio prestati, compreso  quello svolto durante il periodo di pensione e  part time.

PART TIME NEO IMMESSI IN RUOLO: Particolare attenzione va prestata per il personale neo immesso in ruolo che dovrà effettuare la richiesta di part time all’atto dell’assunzione e della stipula del contratto a tempo indeterminato. Il Dirigente Scolastico avrà cura di effettuare un controllo puntuale in riferimento alla concedibilità sulla base del contingente della relativa classe di concorso o profilo professionale e di trasmettere tempestivamente la domanda a questo Ufficio.

 

PART-TIME e 104

Nel caso  di part-time verticale il permesso mensile di tre giorni deve essere ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate. Qualora la prestazione resa in part-time verticale sia pari al 50% di quella a tempo pieno,  i tre giorni di permesso di cui alla L. 104/1992 sono soggetti a riproporzionamento.