Gli organi collegiali

Cosa sono, come sono composti, che funzione hanno, attribuzione dei posti in Consiglio di Istituto, durata, convocazione.

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.

Rappresentanza

Gli Organi collegiali della scuola, che escludendo il Collegio dei Docenti,  prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche, sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.

Gli organi collegiali sono:

  1. Il Consiglio di intersezione nelle scuole dell’infanzia;
  2. Il Consiglio di Interclasse nelle scuole primarie;
  3. Il Consiglio di Classe negli Istituti di istruzione secondaria;
  4. il Collegio dei docenti;
  5. Il Consiglio di circolo e d’Istituto e la Giunta esecutiva;
  6. Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti;
  7. Le assemblee studentesche e dei genitori.

1) Consiglio di intersezione

Scuola dell’Infanzia: E’ composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

2) Consiglio di interclasse

Scuola Primaria: E’ composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

3) Consiglio di classe

Scuola Secondaria di 1° grado: E’ composto da tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Scuola secondaria di 2° grado: E’ composto da tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. I rappresentanti dei genitori sono eletti da tutti i genitori (padre e madre) degli alunni della classe. I genitori hanno diritto di voto e possono proporsi per essere eletti. L’elezione dei consigli si svolge ogni anno entro il 31 ottobre.

I consigli di intersezione, classe e interclasse si riuniscono in orario non coincidenti con le lezioni nell’ambito dell’orario di servizio per un massimo di 20 ore mensili.

Il consiglio di classe si occupa dell’andamento generale della classe, propone al Dirigente attività per il miglioramento dell’attività formativa, esprime il parere su progetti di sperimentazione e propone attività per un efficace rapporto scuola-famiglia.

Il Consiglio di intersezione, quello di interclasse e di classe, hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

 

4) Collegio dei docenti, CdD

Il Collegio dei docenti (art.7 D.P.R. 297/1994) è l’organo collegiale composto da tutti i docenti, di tutti i plessi ,di ruolo e non di ruolo,  che sono in servizio nell’anno scolastico presso l’Istituzione Scolastica. Non è un organo elettivo ed è presieduto dal Dirigente Scolastico il cui voto vale doppio  in caso di parità nelle deliberazioni. Il Collegio si insedia all’inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il DS ne ravvisi la necessità, in ogni caso almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Le riunioni si svolgono durante l’orario di servizio in ore non coincidente con l’orario delle lezioni. Questo organo delibera su tutto quello che riguarda la didattica (programmi, libri di testo), sul piano annuale delle attività del personale docente e come funzione più importante ha l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF (che viene deliberato dal Consiglio d’Istituto).  Propone inoltre  al Dirigente la formazione e la composizione delle classi, l’assegnazione dei docenti e l’orario, tenendo conto dei criteri indicati dal Consiglio d’Istituto. Il CdD si pronuncia anche in merito all’approvazione degli accordi di rete, valuta l’azione didattica e propone, se necessario, misure per il miglioramento dell’attività scolastica, elegge i rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e i docenti che fanno parte del Comitato di valutazione.

 

 

 

5) Consiglio d'Istituto

Il Consiglio di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l'adozione del regolamento interno dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.

Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano triennale dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.

Inoltre il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.Per il Consiglio di istituto, sia in caso di rinnovo dell'organo, giunto alla scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico. Le operazioni di votazione debbono svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.00, entro il termine fissato dai direttori degli uffici scolastici regionali.

Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono contenute nella C.M. 192/00, nella O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la precedente normativa.

 

Il Consiglio di istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva.

 

La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di circolo/istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.

Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano Triennale dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

 

Attribuzione dei posti dopo lo scrutinio

Come disposto dai commi 1, 5, 6 e 7 dell’art. 44 della circolare ministeriale 215 del 15 luglio 1991, per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest’ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

 

6) Il Comitato di Valutazione dei Docenti

Il comitato di valutazione dei docenti nasce per effetto dell’Ex art. 11 d. lgs. 297/94 come sostituito dal comma 129 art. 1 l. 107/2016. Il Comitato di valutazione dei docenti è costituito dal dirigente scolastico, da tre docenti in servizio nell’istituzione scolastica di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio d’Istituto, da un rappresentante dei genitori scelto dal Consiglio d’Istituto, da un componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

  • Della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
  • dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
  • delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale;
  • il Comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 del D. Lgs. 297/94 su richiesta dell’interessato previa relazione del Dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 del d. lgs. 297/94

Il Comitato ha durata di tre anni scolastici. Nel caso in cui uno dei membri perda lo status di docente in servizio nella scuola si procede alla surroga con altro membro designato dal Consiglio, se più membri perdano tale status si procede a nuova designazione del Collegio o del Consiglio nel caso di perdita dello status di uno o più genitori si procede a nuova designazione del Consiglio.La convocazione del Comitato spetta esclusivamente al Presidente o all’altro membro del Comitato da lui delegato. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario. Il Presidente ha l’obbligo di convocarlo anche quando ciò venga richiesto da un terzo dei membri del Comitato. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta allo stesso Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione. Il Comitato può essere convocato anche in seduta straordinaria.

La modalità di convocazione è attraverso e-mail, di regola e salvo ragioni di straordinaria urgenza, almeno 5 giorni prima rispetto alla data di svolgimento della seduta, o in ogni caso non prima di 48 ore dalla data della riunione.

Per motivi di urgenza, l’ordine del giorno può essere integrato , con il consenso della maggioranza dei componenti il comitato medesimo, all’inizio di ciascuna riunione. I componenti del comitato che siano impossibilitati a partecipare alle riunioni sono tenuti a darne comunicazione scritta al Presidente via e-mail.

 

sitografia;

https://archivio.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/organi.shtml

https://www.orizzontescuola.it/il-comitato-di-valutazione-quali-compiti-e-ruoli-scarica-regolamento/

https://www.tecnicadellascuola.it/elezioni-consiglio-di-istituto-ecco-come-si-attribuiscono-i-posti