Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Suggerimenti operativi.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 26 novembre 2021, n. 282, è pubblicato il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 1721, allo stato in fase di conversione, che fra gli altri, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, estende l’obbligo vaccinale al personale della scuola.

L'obbligo vaccinale

Dal 15 dicembre 2021 si introduce l'obbligo vaccinale per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”

Il contenuto dell’obbligo vaccinale comprende “il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”. La somministrazione della dose di richiamo2 deve essere effettuata “entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19”.

In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

I destinatari dell’obbligo vaccinale dal prossimo 15 dicembre sono i  dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.

Pare possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale introdotto dal decreto  il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.

 Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.

Soggetti esentati dall’obbligo vaccinale

La vaccinazione può essere omessa o differita per il personale “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”

Il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

Le procedure di controllo

Il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici e dai soggetti responsabili delle altre strutture richiamate dal decreto-legge.

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione o non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:

a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;

 b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;

 c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;

d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento.

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera

c) ossia nell’ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione

il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giornidalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito del dirigente scolastico. In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

 

La sospensione per mancato adempimento

 La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto, comunica al personale interessato. All’inosservanza dell’obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

 Per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione.

Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente. Poiché, come detto, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.

Le sanzioni amministrative

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”. La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

Sitografia:

m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0001889.07-12-2021.pdf