GPS:

COSA SONO, COME PRESENTARE LA DOMANDA, COSA SUCCEDE A CHI NON PRESENTA LA DOMANDA, QUALI SONO GLI EFFETTI DEL MANCATO PERFEZIONAMENTO E LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO,

Scatta la corsa alle domande di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, quelle che gli addetti ai lavori conoscono come GPS. Fino alle 23,59  del 31 maggio 2022 sarà possibile presentare l’istanza. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti.

COSA SONO?

Le GPS sono appunto graduatorie che danno diritto ad effettuare le supplenze fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche (Graduatorie Provinciali di Supplenza) o fino all’ultimo giorno di permanenza in servizio (Graduatorie di Istituto), e sono articolate in due fasce.

  • La prima fascia dedicata a chi ha conseguito l’abilitazione per insegnare presso la scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado e personale educativo oppure la specializzazione quale insegnante di Sostegno.
  • La seconda fascia è riservata a chi non è in possesso di abilitazione o specializzazione e non rientra nelle categorie precedenti.
  • Le Graduatorie d’Istituto hanno tre fasce: una fascia per i docenti delle Graduatorie ad Esaurimento, una fascia per i docenti in possesso di abilitazione specifica inseriti nella prima fascia delle GPS, una fascia per i docenti in possesso del titolo di studio inseriti nella seconda fascia delle GPS.

COME PRESENTARE LA DOMANDA?

La domanda va presentata attraverso il portale dedicato “Istanze Online”, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Quest’anno sarà anche possibile accedere “con riserva” in possesso di una abilitazione/specializzazione conseguita dopo il termine di presentazione delle domande, che andrà confermata con ulteriore istanza entro il 20 luglio 2022.Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione.

È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a:

a) titoli di studio conseguiti all’estero;

b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di

conversazione in lingua straniera;

c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.

 

COSA SUCCEDE A CHI NON PRESENTA LA DOMANDA?

Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2020/2021-2021/2022, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti.

 

QUALI SONO GLI EFFETTI DEL MANCATO PERFEZIONAMENTO E LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO?

Articolo 14  

LEGGERE CON ATTENZIONE:

 La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. In caso di assegnazione dell’incarico di supplenza da GAE e GPS:

  • la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata

assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita

della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla

base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime,

sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento

di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento;

 

  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui

all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso

di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte

le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di

vigenza delle graduatorie medesime.

 

  • Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell’incarico di supplenza

sulla base delle graduatorie di istituto: la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;

  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla

base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto

di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

 

  • Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà

di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere

e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non

eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito.