L’Educazione Motoria nella Scuola Primaria

Dal Giornalino SNALS di Ottobre 2022

Assistiamo ormai da molti anni al susseguirsi di governi che vogliono intervenire sulla scuola.

Per restare sul tema: con la L. 234/21 è stata introdotta la figura del docente specialista/esperto per l’insegnamento dell’Educazione Motoria nella Scuola Primaria (partendo, per l’a.s. 2022/23 dalle quinte classi), senza chiedersi però se ci fosse un reale beneficio per studenti e famiglie. Per introdurre tale disciplina è stato necessario, nelle classi ad orario antimeridiano, aumentare il monte ore obbligatorio, con rientri pomeridiani, creando disagio organizzativo alle famiglie e alle scuole, anche sul piano dei trasporti, senza contare la mancanza di idonee strutture.

A questo punto si potrebbe obiettare: almeno lavoreranno più docenti di educazione motoria. Bene. Quali vantaggi hanno avuto quei precari che  hanno indicato tra le sedi richieste per gli incarichi da GPS anche questa tipologia di insegnamento alla scuola primaria?

Hanno ricevuto solo spezzoni di ore, sparse anche tra più scuole, senza peraltro la possibilità di completare con la Scuola Secondaria, in quanto l’attuale normativa non lo consente e con uno stipendio parificato a quello dei docenti di Scuola Primaria.

Una grave lacuna e mancanza di coordinamento tra le norme: si introduce il nuovo insegnamento nel curricolo obbligatorio della Scuola Primaria senza prima aver previsto una classe di concorso specifica (come invece disposto dall’art.1 co, 329 della L.234/21)

Nessuno ha chiarito quale punteggio spetterà a questi docenti per lo svolgimento di tale servizio. Sarà considerato servizio specifico, magari da far valutare a scelta tra le due c.d.c. A048 e A049, o aspecifico e quindi con un punteggio dimezzato?

Qualcuno si è anche chiesto: dal momento che presto servizio nella scuola primaria, se ci fossero ore di sostegno, potrei prenderle da graduatorie incrociate?  No, in primis perché non esistendo una classe di concorso non esiste nemmeno una graduatoria da incrociare. Tanto che la circolare n.2116/22 ha chiarito che, in caso di conferimento di ore da Graduatorie di Istituto, i dirigenti scolastici dovranno attingere, nel caso di un Istituto Comprensivo, dalla graduatoria della c.d.c. A049 e, nel caso di una Direzione Didattica, dalle graduatorie delle scuole viciniori. La suddetta legge vieta comunque in generale che i docenti di educazione motoria possano essere impiegati negli altri insegnamenti della scuola primaria.

Unico riconoscimento, imprescindibile, (ma purtroppo anche qui con alcune incomprensioni) la partecipazione alla programmazione, con conseguente attribuzione delle corrispondenti ore in più.