NUOVE DOMANDE DI PENSIONE

Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023

PENSIONE QUOTA 103  (scadenza 28 febbraio 2023)

 L’articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel modificare l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha inserito l’art. 14.1, che ha introdotto, in via sperimentale per il 2023, il trattamento di “pensione anticipata flessibile”, fissando il termine finale del 28 febbraio 2023 per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola delle relative istanze di cessazione dal servizio.

Tale nuova disciplina normativa prevede la facoltà di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di almeno 41 anni (c.d. pensione “quota 103”), la pensione sarà liquidata in misura non superiore a cinque volte il trattamento minino per il 2023 sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2023/2024), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l’intero importo della pensione.

 

RIEPILOGANDO:      62 anni e 41 anni di contributi  entro il 31/12/2023

 

OPZIONE DONNA (scadenza 28 febbraio 2023)

 Il comma 292 del medesimo articolo ha invece apportato alcune modifiche alla disciplina contenuta all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, c.d. opzione donna inserendo il comma 1 bis, il quale prevede che possono beneficiare del suddetto trattamento pensionistico le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104 oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%, come meglio specificato, rispettivamente, alle lettere a) e b) del suddetto comma 1-bis.

 

RICAPITOLANDO: 35 anni di contributi e 60 anni di età entro il 31/12/2022, INOLTRE  essere caregiver  oppure invalida civile almeno  al 74%  

 

APE SOCIALE  (scadenza 31/12/2023) si consiglia di attivarsi il prima possibile

I commi 288 e 289 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023, stabiliscono che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre2016, n. 232 e di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, si applicano anche per l’anno 2023.

In particolare, è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2023 e sono state confermate le condizioni per l’accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose. Nello specifico, l’allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021 n. 234, e da questa richiamato all’art. 1 comma 92, annovera nell’elenco delle professioni c.d. gravose, che danno diritto all’APE sociale i “Professori di scuola primaria, pre– primaria e professioni assimilate” - codice Istat 2.6.4

Si precisa, infine, che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione, e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2023 (cosiddetto 1° scrutinio 2023) potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Inps dell’esito positivo dell’istruttoria a seguito dell’espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l’Ape sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell’Inps la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.

 

RICAPITOLANDO possono fare domanda, caregiver, invalidi almeno al 74% e addetti a lavori gravosi, 63 anni di età, almeno 30 anni di contributi, per i lavori gravosi almeno 36. Si tratta di un trattamento, più che una pensione, non è reversibile. Sono 12 mensilità fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.