NOTA MIM - CONTINUITÀ SOSTEGNO - A.S. 2026-2027

Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027

L’obiettivo delle disposizioni in parola è concorrere ad assicurare la continuità educativa e didattica nelle classi ove sono presenti alunni e studenti con disabilità, al fine di assicurarne il diritto allo studio e favorire la serenità della relazione educativa.

Sulla base di quanto previsto dall’Ordinanza, la conferma dei contratti a tempo determinato interviene nell’ambito dell’attribuzione delle supplenze fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2027) e fino al termine delle attività didattiche (30/06/2027), a seguito della conclusione delle operazioni relative al personale già di ruolo (ivi comprese le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie) e al personale individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo. Il prerequisito essenziale per procedere alla conferma è, quindi, costituito dal fatto che i docenti potenzialmente confermabili stiano svolgendo nell’anno scolastico 2025/2026 una supplenza su posto di sostegno fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2026) o fino al termine delle attività didattiche (30/06/2026), in quest’ultimo caso anche su spezzone orario. Pertanto, non possono essere destinatari di conferma i docenti che siano in servizio per le supplenze temporanee

 

Qualora sussista detto prerequisito, possono accedere alla conferma, alle condizioni di seguito individuate, esclusivamente le seguenti categorie di docenti:

a) docenti specializzati sul medesimo grado di istruzione, individuati quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2025/2026 attraverso qualsiasi procedura di reclutamento, cioè dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), dalle graduatorie d’istituto, anche relative alle scuole viciniori, e dalle procedure di interpello di cui all’articolo 13, comma 23, dell’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024; si specifica che il possesso della specializzazione va sempre riferito allo specifico grado e al momento in cui si svolge la specifica fase della procedura;

b) docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento della seconda fascia stessa;

c) docenti non specializzati non inseriti nella seconda fascia delle GPS, esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento incrociato delle GAE e delle GPS di posto comune.Stante quanto sopra, non sussistono le condizioni per accedere alla procedura di conferma per i docenti non specializzati che stiano svolgendo una supplenza fino al 31/08/2026 o fino al 30/06/2026 in quanto individuati dalle graduatorie di istituto o dalla procedura di interpello.

FASI DELLA PROCEDURA

I dirigenti scolastici attiveranno la procedura per la conferma, esclusivamente nei confronti dei docenti in possesso dei requisiti sopra richiamati, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

a) espressa richiesta da parte delle famiglie degli alunni con disabilità certificata, da acquisire agli atti entro il 31 maggio;

b) positiva valutazione della sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe, da comunicare alla famiglia e al docente entro il 15 giugno;

a) espressa manifestazione di consenso alla conferma da parte del docente interessato, da acquisire entro il 15 giugno, e comunque prima della comunicazione alla famiglia di cui al punto

b). Si specifica che il consenso espresso in questa fase rappresenta una disponibilità alla conferma di carattere non vincolante, finalizzata a snellire le operazioni non attivando la procedura nei riguardi dei docenti non interessati; il docente dovrà esprimere la propria volontà in via definitiva, vincolante e irrevocabile nel corso della fase della procedura descritta al successivo paragrafo B.2.

Il dirigente scolastico, qualora concluda positivamente la fase istruttoria, sussistendone tutte le condizioni, ne dà comunicazione all’Ufficio scolastico territorialmente competente improrogabilmente entro il 26 giugno attraverso un’apposita funzionalità SIDI che sarà resa disponibile a partire dalle ore 14:00 del 28 maggio p.v

A seguito dell’esito positivo dell’istruttoria avviata dal dirigente scolastico e dell’inserimento dei dati a sistema da parte dello stesso, il docente potenzialmente confermabile dovrà esprimere in via definitiva – nell’ambito della compilazione dell’istanza POLIS “Informatizzazione nomine supplenze”, finalizzata all’espressione delle preferenze per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche – la volontà di accettare o non accettare l’eventuale conferma. Qualora esprima la volontà di accettare, l’aspirante dovrà indicare la tipologia di contratto di interesse (fino al 31 agosto 2027, fino al 30 giugno 2027 su posto intero, fino al 30 giugno 2027 su spezzone con eventuale espressione di interesse per il completamento).

L’espressione di volontà da parte del docente in questa fase è definitiva, vincolante e irrevocabile; pertanto, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni previste per la conferma, il docente sarà confermato sul posto richiesto e sarà escluso da tutte le procedure per il conferimento delle supplenze di qualsiasi tipologia, ivi compreso la procedura di interpello di cui all’articolo 14, comma 22, dell’Ordinanza. Qualora, invece, esprima la volontà di non accettare, l’aspirante mantiene titolo a partecipare al conferimento delle supplenze sia a livello provinciale che a livello di istituto. 

Ai fini della verifica della nominabilità da parte dell’Ufficio competente, è necessario che l’aspirante compili anche la sezione dell’istanza finalizzata al conferimento delle supplenze. In caso di mancata compilazione, l’aspirante non potrà né essere confermato né essere destinatario di supplenze fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.