Motivi per cui si può richiedere l’assegnazione provvisoria
- ricongiungimento ai propri genitori;
- ricongiungimento ai figli o ai soggetti affidatari;
- ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto (ai sensi della Legge 76/2016)
- ricongiungimento a conviventi stabili, inclusi parenti e affini, purché risulti una stabile convivenza anagrafica
- assistenza a parenti con disabilità (ai sensi della Legge 104/92), anche se non conviventi;
- gravi esigenze di salute del lavoratore richiedente.
Deroghe per chi ha il vincolo
- genitori di figli minori di 14 anni (il requisito è soddisfatto anche se il figlio compie 14 anni entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda);
- personale beneficiario dell’art. 21 (docente con disabilità, anche non grave, e un grado di invalidità di almeno il 67%);
- personale con disabilità grave personale ai sensi dell’art. 33, comma 6 della legge 104/92;
- personale che assiste un familiare con disabilità grave ai sensi dell’art. 33, comma 3 della legge 104/92 (coniuge, parte di un’unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità);
- c) personale che fruisce del congedo straordinario biennale per assistenza a familiare con disabilità (art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001);
- d) coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile ai sensi della legge n. 118/1971;
- e) figli che chiedono il ricongiungimento al genitore di età superiore a 65 anni (il requisito è soddisfatto anche se il genitore compie 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda)

